martedì 5 marzo 2013

L’ARTICOLO 70 DELLA LEGGE N. 633 DEL 22 APRILE 1941


 
L’ARTICOLO 70 DELLA LEGGE N. 633 DEL 22 APRILE 1941
(ovvero nella prassi il rischio di un diritto d’autore “a corrente alternata”)
 
Anche in ragione di quanto si rinviene “in Internet”, il tema della citazione di quanto creato da altri e protetto dal diritto siccome opera dell’ingegno originale ha un’attualità di cui non si rinviene la fine.
 
Al fine di comprendere appieno l’argomento, delicato, della citazione di altrui “opere dell’ingegno” ([1]) (ma il principio vale anche in altri ambiti ([2])) è sufficiente raffrontare due libri, uno Italiano (anche tradotto da altra lingua) e uno in lingua inglese (sia esso britannico o statunitense come nazionalità dell’autore e dell’editore): entrambi devono contenere almeno una citazione tratta da altra opera dell’ingegno ([3]) ancora protetta dal diritto (con l’avvertenza che non sempre diritto d’autore e copyright law sono la stessa cosa; nell’argomento i termini di protezione e di relative eccezioni sono molto vicini, inoltre, il Regno Unito, culla del diritto di copia ([4]), ha una armonizzazione con gli Stati europei di “civil law” data dalla sua appartenenza, appunto, alla UE).
Meglio ancora se le citazioni sono tratte da un’opera musicale (canzone in parole più povere) anche perché questa è una tendenza piuttosto recente.
 
A questo punto, consultate la pagina contenente il colophon (cioè dove si rinvengono usualmente gli avvisi di protezione delle opere dell’ingegno) dei volumi in esame.
Cosa troppo spesso non trovate nel volume edito in Italia? Non trovate tutti i riferimenti che, invece, dovrebbero essere presenti a norma dell’articolo 70, comma 3, della legge n. 633 del 1941. Solitamente, in Italia ci si accontenta di indicare l’autore dell’opera citata e via (non faccio degli esempi, perché capita anche con libri di autori che apprezzo e conosco ma che, evidentemente, fanno riferimento ad editori i quali hanno delle interpretazioni meno rigorose della norma).
 
Adesso considerate il libro in edizione originale scritto in Inglese e, soprattutto, soggetto a copyright law ([5]). Ebbene, ivi non ci si accontenta della citazione sommaria nel testo (fra l’altro, appunto, funzionale all’opera letteraria e non alla tutela dei diritti sull’opera musicale), ma appunto nella zona dedicata ai “copyright warning” si rinviene titolo dell’opera, autore e – talvolta – anche l’editore (buona regola sarebbe anche indicare l’anno dell’opera), con il ringraziamento per l’autorizzazione alla citazione.
Attenzione: se l’edizione italiana di questo romanzo (o altro romanzo straniero, manteniamo sempre l’origine anglosassone) fosse priva dei riferimenti richiesti dalla legislazione italiana, si potrebbe pensare ad una subedizione che si disinteressa della questione o la demanda all’editore originario; ciò non toglierebbe, in astratto, la possibilità di contestazioni da parte dell’editore e dell’autore delle opere musicali ivi citate.
 
Si badi che, a stretto rigore, quelle citazioni non potrebbero, neanche, ricadere nell’uso di “critica” o “discussione” in quanto, semplicemente, inserite in altra opera dell’ingegno in cui esse sono riconoscibili.
Sorprende, allora, che qualche piccolo editore in passato sia riuscito ad ottenere una sentenza da Giudici italiani a proprio favore editando opere che sono poco meno che dei “canzonieri” di testi senza alcuna autorizzazione dei titolari dei diritti sulle opere musicali citate.
 
Che dire, poi, di un romanzo ([6]) in cui si usano i titoli di canzoni per intitolare ciascuno dei capitoli e si tratta di canzoni tutte dello stesso artista-interprete-esecutore?
Ritengo che in questo caso si potrebbe sostenere che si è oltre il diritto di “citazione” e, quindi, occorrerebbe ottenere l’autorizzazione degli autori-compositori e dell’editore delle opere in oggetto e, forse, anche dell’artista che le interpreta (il quale risulta inevitabilmente associato ad un’opera letteraria con la quale non ha nulla a che fare).
Per converso, quando i titoli dei capitoli (ed eventualmente del libro) ([7]) fossero quelli di opere musicali di autori-compositori diversi, potrebbe in astratto sussistere il problema di un soggetto che non vuole essere associato ad altri artisti (o autori-compositori) per ragioni anche esulanti dall’ambito patrimoniale.
 
Un esempio ancor più eclatante di mancato rispetto della normativa a protezione del diritto d’autore è quello di fotografie ([8]) impiegate per illustrare copertine di libri senza indicazione del fotografo che ne è autore (potrebbe essere richiesto anche il titolo della fotografia, ove esistente).
 
Nemmeno lo spesso invocato comma 1-bis dell’articolo 70 della legge n. 633 del 1941 potrebbe coprire certi usi che si rinvengono “attraverso la rete internet” (così recita la norma) di “immagini e musiche” ([9]).
 
Ciò che stupisce è che in taluni casi rinvenuti nella prassi, quegli stessi disinvolti utilizzatori delle altrui opere d’ingegno, si ricordino “immediatamente” dell’articolo 70 qui commentato a propria tutela: cioè quando sono loro i soggetti passivi di tali “omissioni” nelle citazioni o di tali utilizzi non conformi a diritto.
 
 
                                                                                                                      Stefano Galli
 
 
 
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© 2013 Stefano Galli, Milano, Italia.
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[1] Articolo 1 della legge n. 633 del 22 aprile 1941: legge sul diritto d’autore e “altri diritti connessi al suo utilizzo”.
[2] Si consideri, infatti, il dettato dell’articolo 71-decies della legge n,. 633 del 1941.
[3] Non uso l’espressione “letteraria” perché in Italia si distingue il regime di tutela dei due tipi di opera: letteraria e musicale (pur se con un testo).
[4] lo Statute of Anne, della Regina Anna appunto, del 1710, intitolato “An act for the encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned”.
[5] Cito come esempio The Boy Who Followed Ripley di Patricia Highsmith che conosco e ho letto in originale.
[6] Diverso sarebbe il caso di una biografia dell’artista musicale in questione, poiché l’argomento “invoglia” ad impiegare taluni titoli o taluni versi molto efficaci di certe canzoni. Ancora con l’avvertenza che può esistere  mancata coincidenza fra autore-compositore e artista interprete delle opere musicali di cui si citano i titoli.
Analoga sarebbe la conclusione nel caso in cui fosse la biografia di un autore letterario.
[7] Cito ad esempio il “memoir” di Tony Fletcher Boy: About Town del 2013, dove titoli del volume e dei suoi capitoli sono tutti di canzoni di artisti quali The Jam, The Who, eccetera.
[8] Rammento la tutela delle fotografie anche quando esse non sono reputate opere dell’ingegno: si vedano gli articoli 87 e seguenti della legge n. 633 del 1941.
[9] A parte l’uso dell’espressione “musiche” in riferimento a registrazioni audio e di quella “immagini” anche per quelle in movimento.
In taluni casi semmai occorrerebbe riferirsi al combinato disposto dei già citati articoli 70, minus comma 1-bis, e 71-decies della legge special.

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