L’ARTICOLO
70 DELLA LEGGE N. 633 DEL 22 APRILE 1941
(ovvero
nella prassi il rischio di un diritto d’autore “a corrente alternata”)
Anche in ragione
di quanto si rinviene “in Internet”, il tema della citazione di quanto creato
da altri e protetto dal diritto siccome opera dell’ingegno originale ha
un’attualità di cui non si rinviene la fine.
Al fine di comprendere
appieno l’argomento, delicato, della citazione di altrui “opere dell’ingegno” ([1]) (ma
il principio vale anche in altri ambiti ([2])) è
sufficiente raffrontare due libri, uno Italiano (anche tradotto da altra
lingua) e uno in lingua inglese (sia esso britannico o statunitense come
nazionalità dell’autore e dell’editore): entrambi devono contenere almeno una
citazione tratta da altra opera dell’ingegno ([3]) ancora
protetta dal diritto (con l’avvertenza che non sempre diritto d’autore e copyright law sono la stessa cosa; nell’argomento
i termini di protezione e di relative eccezioni sono molto vicini, inoltre, il
Regno Unito, culla del diritto di copia ([4]), ha
una armonizzazione con gli Stati europei di “civil law” data dalla sua appartenenza, appunto, alla UE).
Meglio ancora se
le citazioni sono tratte da un’opera musicale (canzone in parole più povere)
anche perché questa è una tendenza piuttosto recente.
A questo punto, consultate
la pagina contenente il colophon
(cioè dove si rinvengono usualmente gli avvisi di protezione delle opere
dell’ingegno) dei volumi in esame.
Cosa troppo
spesso non trovate nel volume edito
in Italia? Non trovate tutti i riferimenti che, invece, dovrebbero essere
presenti a norma dell’articolo 70, comma 3, della legge n. 633 del 1941.
Solitamente, in Italia ci si accontenta di indicare l’autore dell’opera citata e
via (non faccio degli esempi, perché capita anche con libri di autori che
apprezzo e conosco ma che, evidentemente, fanno riferimento ad editori i quali
hanno delle interpretazioni meno rigorose della norma).
Adesso
considerate il libro in edizione originale scritto in Inglese e, soprattutto,
soggetto a copyright law ([5]). Ebbene, ivi non ci si accontenta della
citazione sommaria nel testo (fra l’altro, appunto, funzionale all’opera
letteraria e non alla tutela dei diritti sull’opera musicale), ma appunto nella
zona dedicata ai “copyright warning” si rinviene titolo dell’opera,
autore e – talvolta – anche l’editore (buona regola sarebbe anche indicare
l’anno dell’opera), con il ringraziamento per l’autorizzazione alla citazione.
Attenzione: se
l’edizione italiana di questo romanzo (o altro romanzo straniero, manteniamo
sempre l’origine anglosassone) fosse priva dei riferimenti richiesti dalla
legislazione italiana, si potrebbe pensare ad una subedizione che si
disinteressa della questione o la demanda all’editore originario; ciò non
toglierebbe, in astratto, la possibilità di contestazioni da parte dell’editore
e dell’autore delle opere musicali ivi citate.
Si badi che, a
stretto rigore, quelle citazioni non potrebbero, neanche, ricadere nell’uso di
“critica” o “discussione” in quanto, semplicemente, inserite in altra opera
dell’ingegno in cui esse sono riconoscibili.
Sorprende,
allora, che qualche piccolo editore in passato sia riuscito ad ottenere una
sentenza da Giudici italiani a proprio favore editando opere che sono poco meno
che dei “canzonieri” di testi senza alcuna autorizzazione dei titolari dei
diritti sulle opere musicali citate.
Che dire, poi,
di un romanzo ([6]) in cui si usano i titoli
di canzoni per intitolare ciascuno dei capitoli e si tratta di canzoni tutte
dello stesso artista-interprete-esecutore?
Ritengo che in
questo caso si potrebbe sostenere che si è oltre il diritto di “citazione” e,
quindi, occorrerebbe ottenere l’autorizzazione degli autori-compositori e
dell’editore delle opere in oggetto e, forse, anche dell’artista che le
interpreta (il quale risulta inevitabilmente associato ad un’opera letteraria
con la quale non ha nulla a che fare).
Per converso,
quando i titoli dei capitoli (ed eventualmente del libro) ([7])
fossero quelli di opere musicali di autori-compositori diversi, potrebbe in astratto
sussistere il problema di un soggetto che non vuole essere associato ad altri
artisti (o autori-compositori) per ragioni anche esulanti dall’ambito
patrimoniale.
Un esempio ancor
più eclatante di mancato rispetto della normativa a protezione del diritto
d’autore è quello di fotografie ([8])
impiegate per illustrare copertine di libri senza indicazione del fotografo che
ne è autore (potrebbe essere richiesto anche il titolo della fotografia, ove
esistente).
Nemmeno lo
spesso invocato comma 1-bis dell’articolo
70 della legge n. 633 del 1941 potrebbe coprire certi usi che si rinvengono “attraverso la rete internet” (così recita
la norma) di “immagini e musiche” ([9]).
Ciò che stupisce
è che in taluni casi rinvenuti nella prassi, quegli stessi disinvolti
utilizzatori delle altrui opere d’ingegno, si ricordino “immediatamente”
dell’articolo 70 qui commentato a propria tutela: cioè quando sono loro i
soggetti passivi di tali “omissioni” nelle citazioni o di tali utilizzi non
conformi a diritto.
Stefano Galli
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scritto dell’autore.
[1] Articolo 1 della legge n.
633 del 22 aprile 1941: legge sul diritto d’autore e “altri diritti connessi al suo utilizzo”.
[2] Si consideri, infatti, il
dettato dell’articolo 71-decies della
legge n,. 633 del 1941.
[3] Non
uso l’espressione “letteraria” perché in Italia si distingue il regime di
tutela dei due tipi di opera: letteraria e musicale (pur se con un testo).
[4] lo Statute of Anne, della Regina
Anna appunto, del
1710, intitolato “An act for the
encouragement of learning, by vesting the copies of printed books in the
authors or purchasers of such copies, during the times therein mentioned”.
[5] Cito
come esempio The Boy Who Followed Ripley di Patricia Highsmith che conosco e ho letto in originale.
[6]
Diverso sarebbe il caso di una biografia dell’artista musicale in questione,
poiché l’argomento “invoglia” ad impiegare taluni titoli o taluni versi molto
efficaci di certe canzoni. Ancora con l’avvertenza che può esistere mancata coincidenza fra autore-compositore e
artista interprete delle opere musicali di cui si citano i titoli.
Analoga sarebbe la
conclusione nel caso in cui fosse la biografia di un autore letterario.
[7] Cito
ad esempio il “memoir” di Tony Fletcher Boy: About Town del 2013, dove titoli del volume e dei suoi capitoli
sono tutti di canzoni di artisti quali The Jam, The Who, eccetera.
[8]
Rammento la tutela delle fotografie anche quando esse non sono reputate opere
dell’ingegno: si vedano gli articoli 87 e seguenti della legge n. 633 del 1941.
[9] A
parte l’uso dell’espressione “musiche”
in riferimento a registrazioni audio e di quella “immagini” anche per quelle in movimento.
In taluni casi semmai
occorrerebbe riferirsi al combinato disposto dei già citati articoli 70, minus comma 1-bis, e 71-decies della
legge special.
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